Art. 9
Direttiva 85/611/CEE
In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 85/611/CEE
La direttiva 85/611/CEE è così modificata:
1)
l'articolo 6 quater è così modificato:
a)
al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»;
b)
al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»;
2)
all', paragrafo 6, il secondo comma è soppresso;
3)
all'articolo 21, paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni sono oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»;
4)
all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»;
5)
il titolo della sezione X è sostituito dal seguente:
«Comitato europeo dei valori mobiliari»;
6)
l'articolo 53 è soppresso;
7)
l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 53 bis
Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 , paragrafo 2:
ter
a)
chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,
b)
allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»;
8)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 53 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (*7), in seguito denominato il “comitato”.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*8), tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
(*7)
GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33)."
(*8)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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