Art. 9 · Direttiva 85/611/CEE

Art. 9

Direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 85/611/CEE La direttiva 85/611/CEE è così modificata: 1) l'articolo 6 quater è così modificato: a) al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»; b) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»; 2) all', paragrafo 6, il secondo comma è soppresso; 3) all'articolo 21, paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Tali informazioni sono oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»; 4) all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente: «Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»; 5) il titolo della sezione X è sostituito dal seguente: «Comitato europeo dei valori mobiliari»; 6) l'articolo 53 è soppresso; 7) l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 53 bis Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 , paragrafo 2: ter a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità, b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»; 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 53 ter 1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (*7), in seguito denominato il “comitato”. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*8), tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. (*7)   GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33)." (*8)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.» "
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