Art. 3

Direttiva 2000/12/CE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 2000/12/CE La direttiva 2000/12/CE è così modificata: 1) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, sulle modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 3.»; 2) all', paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.»; 3) l' è sostituito dal seguente: « Autorizzazione Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9, e le notificano alla Commissione.»; 4) all'articolo 22, paragrafo 9, la seconda frase è soppressa; 5) all'articolo 22, paragrafo 10, la seconda frase è soppressa; 6) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri: a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione. Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'.»; 7) all'articolo 24, paragrafo 2, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo»; 8) all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»; 9) all'articolo 49, paragrafo 2, terza frase, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo»; 10) all'articolo 52, paragrafo 9, la terza frase è sostituita dalla seguente: «L'autorità competente interessata notifica l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.»; 11) all'articolo 56 bis, secondo comma, prima frase, i termini «il comitato consultivo bancario può» sono sostituiti da «la Commissione può richiedere al comitato consultivo bancario di»; 12) il titolo VI è soppresso; 13) all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito dalla decisione 2004/10/CE della Commissione (*1) (in appresso “il comitato”). (*1)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36." Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»; 14) all'articolo 64, paragrafi 2 e 6, i termini «e il comitato bancario europeo» sono soppressi.
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Direttiva 2000/12/CE (Art. 3 Direttiva (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo