Art. 4
Direttiva 73/239/CEE
In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 73/239/CEE
La direttiva 73/239/CEE è così modificata:
l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 29 bis
1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:
a)
di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;
b)
di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.
2. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.»;
2) all'articolo 29 , paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all' della decisione 1999/468/CE (*2) e conformemente all', paragrafo 3, e all' della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:
a)
domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;
b)
acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.
(*2)
GU 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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