Art. 4 · Direttiva 73/239/CEE

Art. 4

Direttiva 73/239/CEE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 73/239/CEE La direttiva 73/239/CEE è così modificata: l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 29 bis 1.   Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri: a) di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo; b) di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia. 2.   Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.»; 2)   all'articolo 29 , paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all' della decisione 1999/468/CE (*2) e conformemente all', paragrafo 3, e all' della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di: a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente; b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione. (*2)   GU 184 del 17.7.1999, pag. 23.» "
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