Art. 5 · Direttiva 91/675/CEE

Art. 5

Direttiva 91/675/CEE

In vigore dal 9 mar 2005
Direttiva 91/675/CEE La direttiva 91/675/CEE è così modificata: 1)   nel titolo i termini «comitato delle assicurazioni» sono sostituiti da «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali»; 2)   l' è sostituito dal seguente: « 1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (*3) (in seguito “il comitato”). 2.   Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione (*4) partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. 3.   Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni. 4.   Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.; (*3)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34." (*4)   GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30 »." 3)   l' è sostituito dal seguente: « Quando atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*5), tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.; (*5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 »." 4)   gli sono soppressi.
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