Art. 8

Richiesta di informazioni supplementari

In vigore dal 29 apr 2004
Se necessario, l'autorità di assistenza fornisce al richiedente un orientamento generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate dall'autorità di decisione. Su domanda del richiedente, l'autorità di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell'eventuale documentazione a sostegno trasmessa.
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Richiesta di informazioni supplementari (Art. 8 Direttiva (UE) 2004/80) — Testo vigente | Portale Normativo