Art. 6
Trasmissione delle domande
In vigore dal 29 apr 2004
1. L'autorità di assistenza trasmette con la massima rapidità all'autorità di decisione la domanda e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.
2. L'autorità di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all'.
3. La lingua della domanda e dell'eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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