Art. 6

Trasmissione delle domande

In vigore dal 29 apr 2004
1.   L'autorità di assistenza trasmette con la massima rapidità all'autorità di decisione la domanda e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa. 2.   L'autorità di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all'. 3.   La lingua della domanda e dell'eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell', paragrafo 1.
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Trasmissione delle domande (Art. 6 Direttiva (UE) 2004/80) — Testo vigente | Portale Normativo