Art. 3

Autorità responsabili e procedure amministrative

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'. 2.   Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate «autorità di decisione». 3.   Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.
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Autorità responsabili e procedure amministrative (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/80) — Testo vigente | Portale Normativo