Art. 7

Ricezione delle domande

In vigore dal 29 apr 2004
Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell', l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni: a) la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica; b) un avviso di avvenuta ricezione; c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda.
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