Art. 7
Ricezione delle domande
In vigore dal 29 apr 2004
Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell', l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:
a)
la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica;
b)
un avviso di avvenuta ricezione;
c)
se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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