Art. 11
Altre disposizioni
In vigore dal 29 apr 2004
1. Le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra in applicazione degli articoli da 6 a 10 sono redatte:
a)
nelle lingue ufficiali o in una delle lingue dello Stato membro dell'autorità a cui l'informazione è diretta, che corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie; oppure
b)
in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro ha indicato di poter accettare,
ad eccezione:
i)
del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, il cui regime linguistico è disciplinato dalle leggi del suo Stato membro;
ii)
dei verbali redatti in seguito ad un'audizione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), il cui regime linguistico è determinato dall'autorità di assistenza purché corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie.
2. I servizi resi dall'autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 1 a 10 non danno titolo a pretendere dal richiedente o dall'autorità di decisione il rimborso di oneri o di spese.
3. I moduli di domanda e l'eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente.
CAPO II
SISTEMI DI INDENNIZZO NAZIONALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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