Art. 13
Dati da comunicare alla Commissione e manuale
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o luglio 2005:
a)
l'elenco delle autorità istituite o designate in conformità dell', paragrafi 1 e 2, comprese, se del caso, informazioni relative alla competenza giurisdizionale speciale e territoriale di tali autorità;
b)
la o le lingue di cui all', paragrafo 1, lettera a), che le autorità possono accettare ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 10 nonché la o le lingue ufficiali diverse dalla o dalle loro, nelle quali essi accettano che siano trasmesse le domande conformemente all', paragrafo 1, lettera b);
c)
le informazioni di cui all';
d)
i moduli necessari per fare domanda di indennizzo.
Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente i dati forniti dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione è incaricata di provvedere alle necessarie traduzioni del manuale.
Storico versioni
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