Art. 16
Punti di contatto centrali
In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri designano un punto di contatto centrale con la funzione di:
a)
fornire assistenza nell'applicazione dell', paragrafo 2;
b)
promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra le autorità di assistenza e di decisione degli Stati membri; e
c)
fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'applicazione degli articoli da 1 a 10.
I punti di contatto si riuniscono periodicamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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