Art. 16 · Punti di contatto centrali

Art. 16

Punti di contatto centrali

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri designano un punto di contatto centrale con la funzione di: a) fornire assistenza nell'applicazione dell', paragrafo 2; b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra le autorità di assistenza e di decisione degli Stati membri; e c) fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'applicazione degli articoli da 1 a 10. I punti di contatto si riuniscono periodicamente.
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