Art. 3
Autorità responsabili e procedure amministrative
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'.
2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate «autorità di decisione».
3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.
Storico versioni
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