Art. 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

In vigore dal 13 ott 2003
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.
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Coordinamento con la direttiva 96/61/CE (Art. 8 Direttiva (UE) 2003/87) — Testo vigente | Portale Normativo