Art. 13

Validità delle quote

In vigore dal 13 ott 2003
1.   Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all', paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate. 2.   Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell', paragrafo 3. Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. 3.   Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell', paragrafo 3. Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.
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Validità delle quote (Art. 13 Direttiva (UE) 2003/87) — Testo vigente | Portale Normativo