Art. 13
Validità delle quote
In vigore dal 13 ott 2003
1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all', paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.
2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell', paragrafo 3.
Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.
3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell', paragrafo 3.
Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.
Storico versioni
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