Art. 18

Autorità competente

In vigore dal 13 ott 2003
Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.
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Autorità competente (Art. 18 Direttiva (UE) 2003/87) — Testo vigente | Portale Normativo