Art. 22
Modifiche dell'allegato III
In vigore dal 13 ott 2003
La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all' e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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