Art. 27

Esclusione temporanea di taluni impianti

In vigore dal 13 ott 2003
1.   Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata. 2.   Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, che gli impianti: a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva; b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli , e c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all', paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali, essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario. Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.
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Esclusione temporanea di taluni impianti (Art. 27 Direttiva (UE) 2003/87) — Testo vigente | Portale Normativo