Art. 30

Riesame e sviluppi ulteriori

In vigore dal 13 ott 2003
1.   Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II. 2.   Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue: a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema; b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008; c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III; d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto; e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi; f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico; g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione; h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato; i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata; j) il raggruppamento; k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici. La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte. 3.   Il collegamento di meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005. L'utilizzo dei meccanismi è complementare all'azione interna, ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.
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Riesame e sviluppi ulteriori (Art. 30 Direttiva (UE) 2003/87) — Testo vigente | Portale Normativo