Art. 12
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
In vigore dal 13 ott 2003
1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:
a)
tra persone all'interno della Comunità;
b)
tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell', nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell', e che tali quote vengano successivamente cancellate.
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.
Storico versioni
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