Art. 10
Metodo di assegnazione
In vigore dal 13 ott 2003
Per il triennio che ha inizio il 1o gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95 % delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1o gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.
Storico versioni
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