Art. 10 · Metodo di assegnazione

Art. 10

Metodo di assegnazione

In vigore dal 13 ott 2003
Per il triennio che ha inizio il 1o gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95 % delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1o gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.
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