Art. 6
Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
In vigore dal 13 ott 2003
1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.
Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:
a)
nome e indirizzo del gestore;
b)
descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
c)
disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;
d)
disposizioni in tema di comunicazioni, e
e)
obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell', entro quattro mesi dalla fine di tale anno.
Storico versioni
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