Art. 6 · Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Art. 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

In vigore dal 13 ott 2003
1.   L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni. Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore. 2.   L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso; d) disposizioni in tema di comunicazioni, e e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell', entro quattro mesi dalla fine di tale anno.
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