Art. 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

In vigore dal 13 ott 2003
Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli , o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'.
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Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (Art. 4 Direttiva (UE) 2003/87) — Testo vigente | Portale Normativo