Art. 8

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità:

In vigore dal 19 mar 2001
a) siano immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale soddisfacendo i requisiti essenziali; b) siano usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione. Queste disposizioni non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.
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Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché i componenti di interoperabilità: (Art. 8 Direttiva (UE) 2001/16) — Testo vigente | Portale Normativo