Art. 5
In vigore dal 19 mar 2001
1. Ogni sottosistema è oggetto di una STI. Ove necessario un sottosistema può essere oggetto di più STI, in particolare per trattare separatamente le categorie di linee, nodi o materiale rotabile, oppure per risolvere alcuni problemi prioritari di interoperabilità. In questi casi, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla parte del sottosistema interessata.
2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI; tale conformità deve essere costantemente garantita durante l'esercizio di ciascun sottosistema.
3. Le STI, ove necessario per realizzare gli obiettivi di cui all':
a)
definiscono l'ambito di applicazione interessato (parte della rete o del materiale rotabile di cui all'allegato I; sottosistema o parte di sottosistema di cui all'allegato II);
b)
precisano i requisiti essenziali per il sottosistema interessato e le loro interfacce verso gli altri sottosistemi;
c)
definiscono le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare verso gli altri sottosistemi. Se necessario, le specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema, per esempio a seconda delle categorie di linee, di nodi e/o di materiale rotabile di cui all'allegato I;
d)
determinano i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
e)
indicano, in ogni caso previsto, le procedure di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego. Ciò comporta in particolare i moduli, definiti nella decisione 93/465/CEE o, se del caso, le procedure specifiche da usare, per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, nonché la verifica «CE» dei sottosistemi;
f)
indicano la strategia di attuazione della STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato della STI;
g)
indicano, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema interessato nonché per l'attuazione della STI.
4. Ciascuna STI è sviluppata partendo dall'esame del sottosistema esistente ed indica un sottosistema target raggiungibile in maniera progressiva ed entro termini ragionevoli. In questa maniera, l'adozione graduale delle STI e la loro osservanza consente di realizzare progressivamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
5. Le STI preservano in modo adeguato la coerenza del sistema ferroviario esistente di ciascuno Stato membro. A tal fine possono essere previsti per ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda l'infrastruttura sia per quanto riguarda il materiale rotabile; una particolare attenzione è rivolta alla sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai vagoni in provenienza o a destinazione dei paesi terzi. Per ciascun caso specifico la STI precisa le modalità di applicazione degli elementi della STI di cui alle lettere da c) a g) del paragrafo 3.
6. Le STI non ostano alle decisioni degli Stati membri sull'utilizzo delle infrastrutture per la circolazione del materiale rotabile non contemplato dalle STI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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