Art. 4

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, i sottosistemi, i componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano. 2.   Le specifiche tecniche supplementari di cui all', paragrafo 4, della direttiva 93/38/CEE, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nella Comunità, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali. CAPO II Specifiche tecniche di interoperabilità
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Art. 4 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo