Art. 18

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Per redigere la dichiarazione «CE» di verifica, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI. 2.   Il compito dell'organismo notificato, incaricato della verifica «CE» di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di costruzione fino alla fase della dichiarazione di conformità, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Esso comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui all'. 3.   All'organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonché, eventualmente, quelli che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica e di regolazione.
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Art. 18 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo