Art. 15

In vigore dal 19 mar 2001
Fatte salve le disposizioni dell', agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e per motivi riguardanti la presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V.
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