Art. 10

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva loro applicabili i componenti di interoperabilità muniti della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego. 2.   La conformità di un componente di interoperabilità ai requisiti essenziali applicabili e, se del caso, la sua idoneità all'impiego sono stabilite con riferimento alle condizioni previste dalla corrispondente STI, comprese le specifiche europee pertinenti se esse esistono. 3.   I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sono menzionati nella corrispondente STI. Quando sono pubblicate specifiche europee dopo adozione delle STI, di esse se ne tiene conto al momento della revisione delle STI. 4.   Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee. 5.   Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI, in assenza di specifiche europee e fatto salvo l', paragrafo 5, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco delle norme e delle specifiche tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. Questa notifica avviene entro il 20 aprile 2002. 6.   Se una specifica europea non è ancora disponibile al momento dell'adozione di una STI e il rispetto di tale specifica è indispensabile per garantire l'interoperabilità, la STI può fare riferimento alla versione disponibile più avanzata del progetto di specifica europea che bisogna rispettare oppure la integra in tutto o in parte nel suo testo.
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Art. 10 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo