Art. 7

In vigore dal 19 mar 2001
Uno Stato membro può non applicare una o più STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni seguenti: a) per un progetto di creazione di una nuova linea, di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all', paragrafo 1, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione di queste STI; b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli della linea esistente; c) per un progetto di creazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato sul territorio dello Stato membro quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata per la presenza del mare dalla rete ferroviaria del resto della Comunità; d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di una linea esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e/o la coerenza del sistema ferroviario dello Stato membro; e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti; f) per vagoni in provenienza o a destinazione di un paese terzo nel quale lo scartamento dei binari è diverso da quello della principale rete ferroviaria della Comunità. In tutti i casi, lo Stato membro interessato notifica preliminarmente l'intenzione di deroga alla Commissione e le trasmette un fascicolo indicante le STI o le parti di STI che desidera non siano applicate e le corrispondenti specifiche che desidera applicare. Il comitato di cui all' analizza le misure previste dallo Stato membro. Nei casi b), d) e f) la Commissione decide secondo la procedura di cui all', paragrafo 2; se necessario, è formulata una raccomandazione sulle specifiche da applicare. Tuttavia nel caso b) la decisione della Commissione non riguarda la sagoma e lo scartamento dei binari. CAPO III Componenti di interoperabilità
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Art. 7 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo