Art. 11

In vigore dal 19 mar 2001
Qualora ad uno Stato membro o alla Commissione risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica, può essere deciso secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE (11) quando si tratta di norme europee.
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Art. 11 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo