Art. 24
In vigore dal 19 mar 2001
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano pubblicati e aggiornati annualmente registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile che presentino, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali (per esempio, i parametri fondamentali) e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile.
2. Copia di questi registri viene trasmessa agli Stati membri interessati e all'organismo comune rappresentativo e deve essere messa a disposizione del pubblico.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie
Storico versioni
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