Art. 24

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano pubblicati e aggiornati annualmente registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile che presentino, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali (per esempio, i parametri fondamentali) e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile. 2.   Copia di questi registri viene trasmessa agli Stati membri interessati e all'organismo comune rappresentativo e deve essere messa a disposizione del pubblico. CAPO VIII Disposizioni transitorie
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Art. 24 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo