Art. 28

In vigore dal 19 mar 2001
Ogni due anni, e per la prima volta il 20 aprile 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Detta relazione contiene anche un'analisi dei casi previsti all'. L'organismo comune rappresentativo elabora ed aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, un prospetto del livello d'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Tale strumento si avvale delle informazioni disponibili nei registri previsti all'.
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Art. 28 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo