Art. 30

In vigore dal 19 mar 2001
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2001. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente A. LINDH (1)  GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 11. (2)  GU C 204 del 18.7.2000, pag. 13. (3)  GU C 317 del 6.11.2000, pag. 22. (4)  Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (GU C 59 del 23.2.2001, pag. 106), posizione comune del Consiglio del 10 novembre 2000 (GU C 23 del 24.1.2001, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. (6)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. (7)  Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1). (8)  Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23). (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (10)  Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 255 del 12.8.1998, pag. 27). (11)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). ALLEGATO I SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE 1.   INFRASTRUTTURE Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1) o riprese in qualsiasi aggiornamento di detta decisione risultante dalla revisione prevista al suo . Ai fini della presente direttiva, questa rete può essere suddivisa secondo le categorie seguenti: — linee previste per il traffico «passeggeri»; — linee previste per il traffico misto (passeggeri, merci); — linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci»; — nodi «passeggeri»; — nodi merci, compresi i terminali intermodali; — linee di collegamento degli elementi sopra elencati. Queste infrastrutture comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico. 2.   MATERIALE ROTABILE Il materiale rotabile comprende tutti i materiali atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi: — treni automotori termici o elettrici; — motori di trazione termici o elettrici; — vetture passeggeri; — carri merci, compreso il materiale rotabile progettato per il trasporto di autocarri. Ciascuna di tali categorie deve essere suddivisa in: — materiale rotabile ad uso internazionale; — materiale rotabile a uso nazionale; tenendo debitamente conto dell'eventuale utilizzazione locale, regionale o su lunga distanza del materiale. 3.   COERENZA DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE La qualità del trasporto ferroviario europeo necessita tra l'altro una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (nel senso lato del termine, ossia comprendente le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle del materiale rotabile (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualità del servizio e relativi costi. (1)  GU L 228, del 9.9.1996, pag. 1. ALLEGATO II SOTTOSISTEMI 1.   ELENCO DEI SOTTOSISTEMI Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale può essere suddiviso in sottosistemi corrispondenti a: a) settori di natura strutturale: — infrastrutture — energia — controllo-comando e segnalamento — esercizio e gestione del traffico — materiale rotabile; b) settori di natura funzionale: — manutenzione — applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. 2.   DESCRIZIONE DEI SOTTOSISTEMI Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'organismo comune rappresentativo al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono in particolare quanto segue: 2.1.   Infrastruttura Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso — tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacità motoria, …), le apparecchiature di sicurezza e di protezione. 2.2.   Energia Il sistema di elettrificazione, il materiale aereo e i dispositivi di captazione di corrente. 2.3.   Controllo-comando e segnalamento Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete. 2.4.   Esercizio e gestione del traffico Le procedure e le associate apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei diversi sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico. Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri. 2.5.   Applicazioni telematiche In linea con l'allegato I questo sistema comprende due parti: a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto; b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento. 2.6.   Materiale rotabile La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri — tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacità motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo. 2.7.   Manutenzione Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie. ALLEGATO III REQUISITI ESSENZIALI 1.   REQUISITI DI PORTATA GENERALE 1.1   Sicurezza 1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. 1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata. 1.1.3. I componenti utilizzati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di servizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi. 1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonché la scelta dei materiali utilizzati devono aver luogo in modo da limitare la generazione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio. 1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi né la salute o la sicurezza degli utenti in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate. 1.2   Affidabilità e disponibilità La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste. 1.3   Salute 1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie. 1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio. 1.4   Tutela dell'ambiente 1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti. 1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio. 1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire. 1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore. 1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione. 1.5   Compatibilità tecnica Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilità in futuro. 2.   REQUISITI PARTICOLARI DI OGNI SOTTOSISTEMA 2.1   Infrastrutture 2.1.1.   Sicurezza Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti. Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni. Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilità, incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.). Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe. 2.2   Energia 2.2.1.   Sicurezza Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni né quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi). 2.2.2.   Tutela dell'ambiente Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati. 2.2.3.   Compatibilità tecnica I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono: — permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate; — nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni. 2.3   Controllo-comando e segnalamento 2.3.1.   Sicurezza Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche. 2.3.2.   Compatibilità tecnica Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi. Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2.4   Materiale rotabile 2.4.1.   Sicurezza Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento. Le apparecchiature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento. Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento. Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo. Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri. Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione. Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe. È obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensità e autonomia sufficienti. I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra. 2.4.2.   Affidabilità e disponibilità La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio. 2.4.3.   Compatibilità tecnica Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento. Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista. 2.5   Manutenzione 2.5.1.   Salute e sicurezza Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza. 2.5.2.   Tutela dell'ambiente Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante. 2.5.3.   Compatibilità tecnica Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile convenzionale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati. 2.6   Esercizio e gestione del traffico 2.6.1.   Sicurezza L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni. Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza. 2.6.2.   Affidabilità e disponibilità Le operazioni e la periodicità della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualità introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilità e di disponibilità del sistema. 2.6.3.   Compatibilità tecnica L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni. 2.7   Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci 2.7.1.   Compatibilità tecnica I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualità di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono più particolarmente la compatibilità tecnica. Bisogna garantire per queste applicazioni che: — le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilità di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato; — un accesso agevole dell'utenza alle informazioni. 2.7.2.   Affidabilità, disponibilità I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualità del servizio. 2.7.3.   Salute Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le regole minime in materia di ergonomia e protezione della salute. 2.7.4.   Sicurezza Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrità e attendibilità per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza. ALLEGATO IV CONFORMITÀ E IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ 1.   COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ La dichiarazione «CE» si applica ai componenti di interoperabilità che servono all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, di cui all'. Questi componenti di interoperabilità possono essere: 1.1.   Componenti comuni Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori. 1.2.   Componenti comuni con caratteristiche specifiche Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario. 1.3.   Componenti specifici Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie. 2.   CAMPO DI APPLICAZIONE La dichiarazione «CE» concerne: — la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure — la valutazione/l'apprezzamento da parte di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'impiego di un componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di valutazione svolte dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalità indicate nelle STI. 3.   CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE «CE» La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi: — riferimenti della direttiva; — nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore); — descrizione del componente d'interoperabilità (marchio, tipo, ecc.); — indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità o l'idoneità all'impiego (); — ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilità, in particolare le condizioni di impiego; — nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformità o l'idoneità all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validità del certificato; — se del caso, il riferimento delle specifiche europee; — identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti: — riferimenti della direttiva; — nome e indirizzo dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente appaltante); — breve descrizione del sottosistema; — nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica «CE» di cui all'; — i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica; — ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio; — se provvisoria: durata di validità della dichiarazione «CE»; — identificazione del firmatario. ALLEGATO VI PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI 1.   INTRODUZIONE La verifica «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario nella Comunità, che un sottosistema è: — conforme alle disposizioni della direttiva; — conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che può essere messo in servizio. 2.   TAPPE La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti: — progettazione generale; — fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto; — prove del sottosistema terminato. 3.   ATTESTATO L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» stabilisce l'attestato di conformità destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito. 4.   DOCUMENTAZIONE TECNICA La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue: — per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo; — per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.; — elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all' incorporati nel sottosistema; — copie delle dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell' della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni; — attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4. 5.   SORVEGLIANZA 5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere. 5.4. L'organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione. 6.   DEPOSITO La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è unita alla dichiarazione «CE» di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato. Una copia della documentazione è conservata dall'ente appaltante per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è comunicata, dietro richiesta, agli altri Stati membri. 7.   PUBBLICAZIONE Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti: — le domande di verifica «CE» ricevute; — gli attestati di conformità rilasciati; — gli attestati di conformità rifiutati. 8.   LINGUA La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo. ALLEGATO VII CRITERI MINIMI CHE GLI STATI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilità o dei sottosistemi né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo. 2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: — una buona formazione tecnica e professionale; — una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli; — l'idoneità necessaria a redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli svolti né dei risultati di questi ultimi. 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto. ALLEGATO VIII REGOLE GENERALI CHE L'ORGANISMO COMUNE RAPPRESENTATIVO (OCR) DEVE RISPETTARE 1. In conformità con le procedure comunitarie generali di normalizzazione, l'OCR deve agire in maniera aperta e trasparente basata sul consenso e l'indipendenza rispetto ad interessi di terzi. A tal fine, ogni soggetto appartenente alle tre categorie — gestori di infrastrutture, imprese ferroviarie, industria — rappresentato dall'OCR deve poter esprimere un parere nel corso del processo di elaborazione delle STI, conformemente alle regole interne dell'OCR e prima della finalizzazione del progetto di STI a cura dell'OCR. 2. Se l'OCR non dispone delle competenze necessarie per elaborare un dato progetto di STI, esso ne informa immediatamente la Commissione. 3. L'OCR crea i gruppi di lavoro necessari per elaborare i progetti STI; questi gruppi devono avere una struttura flessibile ed efficace. A tal fine, il numero di esperti è limitato. La rappresentanza è equilibrata tra, da un lato, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e, dall'altro, l'industria; questa ripartizione rispetta un opportuno equilibrio delle nazionalità. Gli esperti dei paesi non comunitari possono partecipare al gruppo di lavoro in veste di osservatori. 4. Le eventuali difficoltà in rapporto con la presente direttiva che non possono essere risolte dai gruppi di lavoro dell'OCR devono essere tempestivamente segnalate alla Commissione. 5. La Commissione e il comitato di cui all' devono disporre di tutti i documenti di lavoro necessari per seguire i lavori dell'OCR. 6. L'OCR deve prendere tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza di ogni informazione critica di cui venga a conoscenza nel corso delle sue attività. 7. L'OCR si adopera affinché i risultati dei lavori del comitato di cui all', nonché le raccomandazioni del comitato e della Commissione, siano comunicati a tutti i suoi membri ed a tutti gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro.
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