Art. 27

In vigore dal 19 mar 2001
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2003, ad eccezione delle disposizioni relative a ciascuna STI che sono attuate secondo le modalità ad essa proprie. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Art. 27 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo