Art. 25

In vigore dal 19 mar 2001
1.   L'organismo comune rappresentativo elabora, sulla scorta delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito dell', paragrafo 5 e dell', paragrafo 3, nonché dei documenti tecnici settoriali e dei testi dei pertinenti accordi internazionali, un progetto di repertorio delle norme tecniche che assicurano l'attuale livello di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il comitato esamina tale progetto e decide se esso possa costituire un repertorio in attesa dell'adozione delle STI. 2.   Dopo l'adozione del repertorio, gli Stati membri informano il comitato ogniqualvolta intendano adottare una disposizione nazionale o elaborare un progetto che si discostino dal repertorio. CAPO IX Disposizioni finali
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Art. 25 Direttiva (UE) 2001/16 — Testo vigente | Portale Normativo