Art. 10

In vigore dal 29 apr 1996
1. Dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati di cui all', paragrafo 4, quarto comma, rilasciati da un altro Stato membro. 2. Per quanto riguarda le imprese che sono state autorizzate in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le attività di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali e a condizione che dette imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente di idoneità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo per un periodo di tre anni dell'attività in oggetto in uno Stato membro. Detta attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di una persona giuridica l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che dirigono effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa stessa. 3. Gli attestati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente al 1° gennaio 1990 a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti sino a tale data, sono assimilati agli attestati rilasciati ai sensi delle disposizioni della presente direttiva. TITOLO III Disposizioni finali
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