Art. 3

1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada debbono:

In vigore dal 29 apr 1996
a) essere onorabili; b) possedere l'adeguata capacità finanziaria; c) soddisfare al requisito dell'idoneità professionale. Se il richiedente è una persona fisica non conforme al requisito di cui al primo comma, lettera c), le autorità competenti possono nondimeno ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi a dette autorità un'altra persona in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) e diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva. Se il richiedente non è una persona fisica: - il requisito di cui alla lettera a) deve essere soddisfatto dalla o dalle persone che dirigono in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto dell'impresa. Gli Stati membri possono esigere che tale requisito sia posseduto anche da altre persone dell'impresa; - il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dalla persona o da una delle persone di cui al primo trattino. 2. Gli Stati membri determinano le condizioni in base alle quali le imprese stabilite sul loro territorio ottemperano al requisito di onorabilità. Essi stabiliscono che tale requisito non sussiste o cessa di sussistere qualora le persone fisiche considerate in possesso di esso secondo il paragrafo 1: a) siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni nel settore commerciale; b) siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore su strada a norma delle regolamentazioni vigenti; c) siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti: - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure - l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli. Nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di onorabilità non sussiste fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente secondo le norme nazionali vigenti in materia. 3. a) La capacità finanziaria adeguata consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo d'acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari: - a 3 000 ECU per veicolo o, - a 150 ECU per tonnellata del peso massimo autorizzato dei veicoli di trasporto di merci utilizzati dall'impresa, o - 150 ECU per posto a sedere dei veicoli di trasporto di persone utilizzati dall'impresa, prendendo in considerazione l'importo risultante dal calcolo che dà la cifra inferiore. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma nel caso di imprese di trasporto attive esclusivamente sul mercato nazionale. d) Ai fini delle lettere a), b) e c), l'autorità competente può accettare come prova la conferma o l'assicurazione di una banca o di altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria o qualsiasi altro strumento analogo. e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano solo alle imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 1990, secondo una normativa nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. 4. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso delle competenze accertate, con un esame scritto che può avere la forma di domande con più possibilità di risposta, dall'autorità o dall'ente a tal fine designato da ogni Stato membro, nelle materie elencate nell'allegato I. Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati trasportatori su strada, che comprovino un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti. Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi d'istruzione superiore o tecnica comprovanti una buona conoscenza delle materie elencate nell'allegato I, e da essi specificate dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi. Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'ente di cui al primo comma deve essere esibito come prova dell'idoneità professionale.
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1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada debbono: (Art. 3 Direttiva (UE) 1996/26) — Testo vigente | Portale Normativo