Art. 5
1. Le imprese che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente
In vigore dal 29 apr 1996
- al 1° gennaio 1978, per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito,
- al 1° gennaio 1984 per la Grecia,
- al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,
- al 3 ottobre 1989 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,
in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori, secondo il caso, nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali sono dispensate dall'obbligo di comprovare la conformità alle disposizioni dell'.
2. Tuttavia le persone fisiche che,
- dopo il 31 dicembre 1974 e prima del 1° gennaio 1978 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito,
- dopo il 31 dicembre 1980 e prima del 1° gennaio 1984 per la Grecia,
- dopo il 31 dicembre 1982 e prima del 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,
- dopo il 2 ottobre 1989 e prima del 1° gennaio 1992 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,
siano state
- o autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori, secondo il caso, senza aver fornito, in base ad una normativa nazionale, la prova della capacità professionale
- o designate a dirigere l'impresa in maniera continuativa ed effettiva
devono soddisfare il requisito della capacità professionale di cui all', paragrafo 4, anteriormente al:
- 1° gennaio 1980 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito,
- il 1° gennaio 1986 per la Grecia,
- il 1° gennaio 1988 per la Spagna e il Portogallo,
- il 1° luglio 1992 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
La stessa disposizione si applica alla fattispecie dell', paragrafo 1, terzo comma.
Storico versioni
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