Art. 2

In vigore dal 29 apr 1996
1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con veicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detti limiti per tutte o alcune categorie di trasporti. 2. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione: - della natura della merce trasportata, ovvero - della brevità del percorso. In caso di circostanze impreviste gli Stati membri possono accordare una deroga temporanea nelle more della consultazione della Commissione. 3. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva le imprese che effettuano esclusivamente trasporti di viaggiatori su strada a fini non commerciali o la cui attività principale non è quella di trasportatore di viaggiatori su strada, sempreché la loro attività di trasporto abbia soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti.
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