Art. 4

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali, in deroga all', paragrafo 1, l'esercizio di un'impresa di trasporto su strada può continuare a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile di sei mesi al massimo in fattispecie particolari debitamente giustificate, in caso di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore su strada, o della persona fisica in possesso dei requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c). Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono, eccezionalmente, e in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo la continuazione dell'impresa di trasporto da parte di una persona che non soddisfi al requisito di capacità professionale di cui all', paragrafo 1, lettera c), ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:26:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Direttiva (UE) 1996/26 — Testo vigente | Portale Normativo