Art. 11

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui all', paragrafo 2 e all', nonché dell'attestato di cui all', paragrafo 2. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
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Art. 11 Direttiva (UE) 1996/26 — Testo vigente | Portale Normativo