Art. 13

In vigore dal 29 apr 1996
1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva entro i termini riportati nell'allegato II, parte B. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 13 Direttiva (UE) 1996/26 — Testo vigente | Portale Normativo