Art. 7

In vigore dal 3 mag 1989
1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all' gli apparecchi che soddisfano: a) le norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali; b) oppure le norme nazionali che li riguardano e che sono previste al paragrafo 2, nella misura in cui non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati da tali norme. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), che ritengono conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all'. La Commissione comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista all', paragrafo 2 essa notifica agli Stati membri quali di tali norme beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti in materia di protezione previsti all'. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme, siano considerati conformi ai requisiti in materia di protezione previsti all', se la loro conformità a tali requisiti è documentata con uno degli attestati di cui all', paragrafo 2.
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